L’attività di Volontariato di un lavoratore dipendente, svolta secondo le regole di seguito descritte, è retribuita dal datore di lavoro che può richiedere all'autorità di protezione civile competente il rimborso degli emolumenti versati al dipendente, mentre restano a suo carico gli oneri previdenziali e assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti. La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale.
A seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, diversi colleghi intenzionati a prestare aiuto alle popolazioni, ci hanno chiesto se si ha diritto a dei permessi retribuiti da parte degli Istituti di Credito. La risposta è positiva ma a ben determinate condizioni. Innanzitutto bisogna essere iscritti a una associazione di volontari della Protezione Civile iscritta nei registri regionali e nazionali della quale occorre verificare le attestazioni le cui copie vanno presentate alla propria azienda. Ai lavoratori dipendenti facenti parte delle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute le aziende devono riconoscere permessi retribuiti per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Soccorso e assistenza in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale (massimo 180 giorni di permesso annui dei quali non più di 60 consecutivi);
- Soccorso e assistenza in vista o in occasione di calamità - naturali o connesse con l'attività dell'uomo - che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (massimo 90 giorni di permesso annui dei quali non più di 30 consecutivi);
- Pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica (massimo 30 giorni di permesso annui dei quali non più di 10 consecutivi. Il lavoratore deve fare richiesta al proprio datore di lavoro almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova).