TITOLO I
Definizione, principi e finalità

Art. 1 – Definizione.

1. L’Unione Generale del Lavoro (di seguito denominata UGL) è una organizzazione sindacale che riconosce la sua unità come valore imprescindibile.

2. Essa, dunque, pur articolandosi in strutture territoriali e di categoria, è una associazione sindacale che perseguendo scopi di natura generale riconosce le peculiarità di ciascuna categoria e territorio ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale.

3. Il suo ordinamento garantisce i più ampi spazi di democrazia interna e la libera circolazione delle idee e la loro espressione, nel pieno rispetto per le convinzioni politiche, religiose e filosofiche di ognuno.

4. L’UGL associa lavoratrici e lavoratori attive/i e pensionate/i sia "etero" che "auto" diretti, con la pregiudiziale inderogabile di non poter costituire in nessun caso datore di lavoro o controparte datoriale.

5. L’UGL promuove la costituzione di associazioni di autotutela e di solidarietà, fra particolari categorie di lavoratori o persone disagiate, e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale.

6. L’adesione all’UGL è volontaria e comporta esclusivamente l’accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

7. L’UGL a sua volta, per il perseguimento delle proprie finalità, può decidere l’affiliazione ad organizzazioni sindacali sovranazionali, aventi ordinamenti non in contrasto con il presente Statuto.

8. L’UGL ha sede in Roma.

Art. 2 - Principi e finalità.

1. Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’UGL ribadisce la centralità insopprimibile dell’organizzazione sindacale per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell’economia.

2. L’UGL pur costituendo un autonomo centro di iniziative politiche è una organizzazione apartitica. In tale quadro essa svolge la propria azione programmatica e propositiva in maniera del tutto autonoma da ogni forza politica, con le quali non rinuncia ad avere qualsiasi tipo di confronto nel rispetto dei  rispettivi ruoli e delle diverse modalità di azione.

3. Gli orientamenti programmatici e l’azione sindacale, pur slegati da qualsiasi strutturazione ideologica, non prescindono, tuttavia, dalla realtà storica della comunità nazionale, e delle comunità sovranazionali alla quale appartiene.

4. L’UGL, perciò, è impegnata per una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea.

5. L’UGL, così, riafferma, la propria convinta adesione agli ideali europeisti, individuando come precipuo impegno il raggiungimento di una Unione delle comunità e non solo delle economie. La visione di una Europa più decisamente  impegnata nella difesa delle categorie più deboli e della coesione sociale degli stati membri è confermata come patrimonio culturale e linea di azione sindacale dell’UGL.

6. Le finalità che l’Unione Generale del Lavoro si propone di perseguire si fondano innanzitutto sul superamento definitivo della concezione di classe sociale e sulle conseguenze ideologiche che essa comporta.

7. Il raggiungimento di un compiuto sistema di corresponsabilizzazione nelle scelte di impresa, costituisce, dunque, piano essenziale di azione sindacale per l’UGL. Essa si impegna, pertanto, per il superamento dell’attuale forma di organizzazione dei fattori produttivi, per una più concreta presenza delle rappresentanze dei lavoratori all’interno dei percorsi decisionali dell’impresa. In questo quadro l’azione formativa sindacale, e la proposta di modifiche legislative all’attuale impianto del diritto societario, rappresentano due importanti canali di intervento dell’UGL.

8. L’UGL, riconoscendo la centralità e la dignità della persona, in ogni circostanza ed in ogni momento della sua vita, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità dello Stato, una delle fondamentali conquiste del sindacato.

9. Lo Stato Sociale, pur attraverso una organica riformulazione dei suoi obiettivi e strumenti, rimane, pertanto, un mezzo efficace per garantire ed attuare la solidarietà fra le categorie di lavoratori, attivi e pensionati, e combattere ogni forma di esclusione sociale soprattutto in riferimento ai disoccupati, ai giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani disagiati, ai portatori di handicap.

10. L’UGL, in tale ottica, ribadisce la propria opzione verso una politica del lavoro non sessista, in grado di agevolare e promuovere le pari opportunità per ogni donna, anche all’interno della propria organizzazione gerarchica.

11. La UGL è, inoltre, impegnata a promuovere l’applicazione dei diritti economici e sociali dei lavoratori immigrati.

12. L’UGL nasce e si sviluppa nell’ambito del più ampio movimento per la ricomposizione della frammentazione della rappresentanza sindacale e la riaffermazione concreta ed operativa dell’unità del mondo del lavoro.

13. L’UGL, pertanto, è impegnata in ogni sua articolazione territoriale e di categoria, per  l’individuazione in ogni sede di adeguate strutture e forme per una sempre più stretta collaborazione ed intesa tra le forze organizzate dei lavoratori.

14. L’unità del mondo del lavoro garantisce ed esalta la possibilità di diverse forme di aggregazione dei lavoratori, in un ambito che è propriamente pluralista contro ogni forma di monopolio della rappresentanza sindacale.

15. L’UGL, riconoscendo la validità dei Principi Fondamentali e della Parte Prima della Costituzione della Repubblica Italiana, si impegna per la loro reale applicazione.

16. L’UGL ricomprende tra le proprie finalità la costituzione ed il coordinamento di Associazioni, Enti e Società, strumentali al perseguimento dei propri scopi, per la difesa ed il patrocinio dei diritti di ogni cittadino (lavoratore, pensionato, non occupato professionalmente) ed il miglioramento delle sue condizioni di vita professionale, sociale ed umana.

TITOLO II
Norme Generali

Art. 3 - Diritti ed impegni degli associati.

1. Coloro che intendono associarsi alla Unione Generale del Lavoro debbono inoltrare domanda alla Segreteria Confederale, per il tramite delle Unioni Territoriali del Lavoro o delle Federazioni di categoria, dichiarando di accettare i principi e le finalità dell’UGL e impegnandosi ad osservarne lo Statuto.

2. Il solo documento che comprova l'associazione alla UGL è la tessera confederale, il cui rilascio e la cui validità sono legate alla regolarità dei versamenti delle quote associative, in difetto dalle quali si decade da iscritti.

3. L’associato che intende recedere dall'associazione alla UGL deve darne formale comunicazione e la decadenza vale dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

4. Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla elezione degli organi direttivi e statutari ed alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. Il voto è personale nei congressi di primo grado, e attraverso deleghe nei congressi di grado superiore ed in quello confederale.

5. E garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità dell’UGL.

6. Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Art. 4 - Cariche statutarie.

1. Tutte le cariche sociali sono elettive.

2. Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione, gli associati all’UGL, muniti della tessera confederale ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

3. Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite.

Art. 5 – Incompatibilità.

1. La carica di Segretario Generale, di Segretario Confederale; di Segretario responsabile di Federazione o Sindacato nazionale di categoria; di segretario Responsabile di Unione Territoriale e Regionale; di Presidente degli Enti di diretta emanazione confederale; di legale rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione; di dirigente responsabile apicale (comunque denominato) delle Associazioni od Enti collaterali costituite dalla confederazione sono incompatibili con:

mandati di parlamentare europeo e nazionale;

incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali, regionali e provinciali - in partiti politici;

candidature alle assemblee legislative europee e nazionali.

2. La Segreteria Confederale, a richiesta dell’interessato, può deliberare deroghe temporanee relativamente alle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma.

3. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il dirigente sindacale decade dall’incarico e viene sostituito da un reggente, nominato dalla Segreteria Confederale, con il compito di portare la struttura, nei tempi previsti, al Congresso Straordinario.

Art. 6 - Incompatibilità funzionali e limiti di età.

1. La carica di Segretario Generale, di Segretario Confederale, di Segretario responsabile di Federazione o Sindacato nazionale di categoria, di Unione Territoriale e Regionale sono incompatibili tra loro e con le seguenti altre cariche:

presidente degli Enti di diretta emanazione confederale;

legale rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione;

dirigente responsabile apicale (comunque denominato) delle Associazioni collaterali costituite dalla confederazione o che in ogni caso con essa abbiano accordi associativi o patti di affiliazione anche secondari.

la Segreteria Confederale, per particolari motivi, può deliberare deroghe in ordine alle ipotesi di cui alla precedente lettera a).

2. Per favorire la rotazione di responsabilità organizzative anche orizzontali, il Segretario generale, i Segretari confederali, i Responsabili di Unioni territoriali e regionali, i Segretari di Federazioni o Sindacati nazionali, i Presidenti di Enti di diretta emanazione confederale,i dirigenti responsabili apicali (comunque denominati) delle Associazione collaterali costituite dalla Confederazione possono essere riconfermati, nella stessa struttura., per non più di tre mandati congressuali e comunque non oltre dodici anni.

3. I legali rappresentanti e/o gli amministratori (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione possono essere riconfermati nell’incarico non oltre 6 anni nella stessa società.

4. Il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età costituisce causa di decadenza dalla carica di Segretario responsabile di Unione territoriale e regionale e di Federazione o Sindacato nazionale di categoria, ad eccezione della Federazione pensionati.

5. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, i dirigenti sindacali decadono dall'incarico e vengono sostituiti da reggenti nominati dalla Segreteria Confederale, con il compito di portare la struttura, nei tempi previsti al Congresso Straordinario.

6. Il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età costituisce causa di decadenza dalle cariche ricoperte negli organi confederali di cui al successivo articolo 11, lettera c), d), e), nonché da qualsiasi carica apicale negli organi degli Enti, Associazioni ed Istituti di diretta emanazione confederale.

7. La Segreteria Confederale, per ragioni di carattere organizzativo, su proposta del Segretario Generale, può disporre con apposita delibera deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo, esclusivamente per quanto riguarda la cumulabilità delle cariche di Segretario responsabile di Unione Territoriale e di Segretario responsabile di Unione Regionale.

Art. 7 - Attività contrattuale.

1. Le articolazioni organizzative, di cui al Titolo VI del presente Statuto, sono tenute ad informare tempestivamente la Segreteria Confederale, e le altre articolazioni eventualmente interessate, in ordine all'andamento della contrattazione di accordi collettivi. Parimenti le Federazioni Provinciali o Regionali sono tenute a dare informativa tempestiva alla propria UTL o UR e alla propria Federazione Nazionale. In particolare in presenza di accordi territoriali le Federazioni Nazionali interessate sono tenute ad informare tempestivamente al Segreteria Confederale.

2. Tutti gli accordi si sottoscrivono con l’assenso e l’assistenza della propria struttura confederale.

3. Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interesse comune a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria o a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale debbono essere sottoposte preventivamente alla Segreteria Confederale e se condivisi, sottoscritti come da previsione di cui al precedente comma 2.

Art. 8 – Sciopero.

1. Lo sciopero generale nazionale viene deciso dalla Segreteria Confederale, ovvero dalle segreterie delle Unioni Territoriali o Regionali quando si tratti di sciopero regionale o territoriale.

2. Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso dagli organi direttivi delle corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano.

Art. 9 -Congressi ed assisi nazionali.

1. Il Congresso confederale e quelli delle strutture territoriali e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi come individuati dal presente Statuto.

2. Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del Regolamento Elettorale emanato dalla Segreteria Confederale di cui al successivo art. 15, 3 comma, lettera c.

TITOLO III
Organizzazione

Art. 10 - Organizzazione unitaria ed articolazione organizzativa.

1. La articolazione organizzativa della UGL, in ogni sua componente, confederale, territoriale e di categoria è costantemente finalizzata a realizzare la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori alle attività sindacali ed alla determinazione della politica sindacale.

2. La UGL si articola nelle seguenti strutture:

le Unioni del lavoro territoriali;

le Unioni del lavoro Regionali;

le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria.

3. I segretari responsabili delle strutture di cui al comma precedente assumono la rappresentanza legale delle stesse, nell’ambito dell’autonomia amministrativa e finanziaria a loro delegata dalle norme del presente Statuto.

4. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ulteriori norme relative alle articolazioni strutturali di cui al comma 2, alla loro organizzazione e funzionamento; alla composizione ed ai compiti degli organi statutari, nonché alle loro modalità di elezione, possono essere disposte tramite uno o più Regolamenti emanati dal Comitato Confederale su proposta della Segreteria Confederale.

Art. 11 - Organi della Confederazione.

Gli organi della Confederazione sono:

il Congresso confederale;

il Consiglio Nazionale;

il Segretario Generale;

la Segreteria Confederale;

il Comitato Confederale;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Congresso Confederale.

1. Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante della UGL.

2. Determina gli orientamenti di politica generale e valuta l'azione svolta dagli organi direttivi centrali.

3. Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su deliberazione del Consiglio Nazionale. In via straordinaria. viene convocato su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

4. Il numero dei delegati è fissato dalla Segreteria Confederale tenendo conto dello sviluppo conseguito dalla Confederazione.

5. I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle strutture territoriali e da quelle di categoria, in rapporto e ragione degli associati rispettivamente raggruppati nelle stesse.

6. Sono compiti del Congresso confederale:

definire gli orientamenti fondamentali della UGL ai quali ogni singola articolazione è vincolata;

eleggere il Segretario Generale;

eleggere il Consiglio Nazionale;

eleggere il Collegio dei probiviri;

eleggere il Collegio dei revisori dei conti.

7. Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.

8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori.

Art. 13 - Consiglio Nazionale della UGL.

1. Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'UGL tra un Congresso e l'altro.

2. Ad esso è affidato il compito di impostare le iniziative di portata generale; di verificare il complesso dell'attività sindacale; di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.

3. Unitamente al Segretario Generale ed alla Segreteria Confederale risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso.

4. I Presidenti degli Enti, degli Istituti e delle Associazioni promosse dalla Confederazione, e comunque i legali rappresentanti degli stessi comunque denominati, possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale della UGL.

5. Fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dalla Segreteria Confederale.

6. Il Consiglio Nazionale dell'UGL è eletto dal Congresso nel numero di 180 componenti.

7. Il Consiglio Nazionale può effettuare cooptazioni per supplire alle vacanze dei propri componenti eletti che si verificassero tra un Congresso e l’altro.

8. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo di 50.

9. L'eventuale revoca o decadenza dall’incarico che aveva determinato la cooptazione comporta per l’associato automaticamente la immediata decadenza da componente del Consiglio Nazionale.

10. Il Consiglio Nazionale delibera, inoltre, le sostituzioni di componenti, dimissionari, revocati o decaduti, della Segreteria Confederale, del Comitato Confederale, del Collegio Confederale dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti.

11. Tutte le cooptazioni o sostituzioni, in qualsiasi modo motivate, avvengono su iniziativa e proposta del Segretario Generale.

12. Il Consiglio Nazionale si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento.

13. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma ogni semestre, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal proprio regolamento, e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti.

14. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi per i quali è prevista, dallo Statuto, la maggioranza qualificata.

15. Oltre a quelli indicati dal presente Statuto, sono compiti precipui del Consiglio Nazionale:

approvare il rendiconto economico-finanziario confederale annuale;

approvare, su proposta del Segretario Generale, il regolamento operativo del Collegio Confederale dei Probiviri e le norme procedurali di giurisdizione interna.

16. Nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario generale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, provvede alla elezione nel suo seno del nuovo Segretario Generale, deliberando contemporaneamente, e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso straordinario confederale da tenersi entro sei mesi dalla data della deliberazione stessa.

17. I Presidenti, e comunque i legali rappresentanti degli Enti, degli Istituti, delle Associazioni promosse dalla Confederazione possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale promuove ed indirizza le iniziative politico-sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la gestione del patrimonio confederale secondo gli orientamenti del Congresso, le deliberazioni del Consiglio Nazionale, e degli altri organi collegiali previsti dallo Statuto .

2. Ha la rappresentanza legale dell’UGL Confederale di fronte a terzi e in giudizio in tutte le materie. Assume impegni in nome e per conto della UGL Confederale nell'ambito delle decisioni adottate dalla Segreteria Confederale, dal Comitato Confederale e degli altri organi collegiali previsti dallo Statuto. Ha la rappresentanza generale della Confederazione nelle Assemblee dei soci delle Associazioni, Enti, società di persone o di capitali, alle quali l’UGL Confederale partecipa o nelle quali detiene quote e/o azioni.

3. È facoltà del Segretario Generale nominare suoi delegati per la conclusione di particolari negozi giuridici.

4. Presiede il Consiglio Nazionale, provvedendo alla sua convocazione d’intesa con la Segreteria Confederale.

5. Convoca e presiede, determinandone l’ordine del giorno, la Segreteria Confederale ed il Comitato Confederale.

6. Istituisce i Dipartimenti, i Coordinamenti e gli Uffici confederali, determinandone l’ordinamento, i compiti e l’ambito delle attività delegate, sentita la Segreteria Confederale, nomina i responsabili degli stessi e provvede all’assunzione del personale necessario.

7. È facoltà del Segretario Generale sottoporre all’approvazione della Segreteria Confederale i regolamenti interni, anche attuativi dello Statuto.

8. Viene eletto dal Congresso confederale, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa.

9. Con scadenza almeno biennale si presenta al Consiglio Nazionale, unitamente alla Segreteria Confederale per la relazione di medio termine sull’attività svolta e sul programma di attività per il biennio successivo. Su tale relazione il Consiglio Nazionale esprime il proprio voto.

10. Dura in carica sino al successivo Congresso, salvo che il Consiglio Nazionale ne deliberi la revoca e/o decadenza con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

Art. 15 - Segreteria Confederale.

1. La Segreteria Confederale esercita funzioni collegiali esecutive degli orientamenti del Congresso e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Confederale, di fronte ai quali risponde unitamente al Segretario Generale.

2. Viene nominata dal Segretario Generale con il quale collabora nella determinazione e nell'attuazione delle iniziative confederali, e riceve il voto di fiducia da parte del Consiglio Nazionale.

3. Le funzioni esecutive della Segreteria Confederale sono le seguenti:

emanare norme per il tesseramento ed i contributi sindacali, il loro importo e le modalità di distribuzione;

esaminare il rendiconto economico-finanziario annuale confederale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

emanare il regolamento elettorale per il Congresso Confederale e per quello delle strutture territoriali e di categoria;

predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro;

deliberare la costituzione o la istituzione, approvare lo statuto e nominare gli organi, dell’Istituto di assistenza e patrocinio, oltre che di qualsiasi altro Ente, Istituto, Associazione, o Centro Studi, di diretta emanazione confederale;

deliberare la costituzione e la istituzione, anche in concorso ed associazione con altri soggetti, di qualsiasi altro Ente, Istituto, Associazione, Consorzio o Sodalizio, funzionale al raggiungimento degli scopi confederali e/o la partecipazione della UGL ai medesimi in qualità di socio e/o associato;

deliberare sull’inquadramento dei lavoratori alle competenti Federazioni Nazionali di categoria e, conseguentemente, sulla assegnazione a queste di comparti produttivi e o merceologici competenti in uno o più contratti collettivi;

deliberare sulle incorporazioni, costituzione, scissione e ristrutturazione delle Unioni Territoriali del Lavoro e delle Federazioni Nazionali di categoria;

deliberare su proposta del Segretario Generale, la nomina di reggenti delle strutture neo costituite;

deliberare su ogni altra materia la cui competenza ne viene espressamente attribuita dallo Statuto.

4. Si riunisce, di norma, una volta alla settimana ed è convocata  l’ordine del giorno. Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. A parità dei voti decide il voto del Segretario Generale.

5. La Segreteria Confederale, quale organo giurisdizionale, è competente altresì a decidere in prima istanza sulle violazioni dello Statuto o sui fatti e comportamenti, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare, che siano lesivi dell'unità e del buon nome dell'UGL o che ledano l'onore e la rispettabilità dei dirigenti confederali, dei Responsabili delle Unioni Territoriali e Regionali, dei Responsabili delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dei componenti gli organi confederali.

6. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale con apposita mozione la  decadenza o la sostituzione anche di singoli componenti la Segreteria Confederale.

7. La Segreteria Confederale rimane in carica per un biennio, i componenti della stessa possono essere rinominati.

8. ratifica le cooptazioni deliberate dalle Unioni Regionali, Territoriali e delle Federazioni Nazionali;

9. decide con delibera motivata, anche ai sensi dell’articolo 23 comma 4, lo scioglimento degli organi delle Unioni Regionali o Territoriali e delle Federazioni Nazionali o Sindacati di Categoria, qualora questi assumono posizioni, e comportamenti anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi le norme fondamentali dello Statuto e dei previsti Regolamenti anche di carattere amministrativo o degli indirizzi o delle deliberazioni degli organi statutari della UGL. Nomina, quindi, su proposta del Segretario Generale , un Reggente con il compito di portare la struttura, nei tempi previsti, al Congresso Straordinario. Qualora le posizioni ed i comportamenti assunti riguardano solo la figura del Responsabile dell URL o della UTL o della Federazione Nazionale può decidere di mantenere in carica gli altri organismi eletti.

Art. 16 - Comitato Confederale.

1. Il Comitato confederale è l’organo che, d’intesa con il Segretario Generale, ha il compito di definire i piani programmatici di sviluppo e di delineare le concrete iniziative politiche e sindacali finalizzate alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Congresso Confederale e dal  Consiglio Nazionale.

2. Il Comitato confederale:

decide sui conflitti di attribuzione e di competenza di qualsiasi natura, oltre che su quelli aventi materia politico sindacale o contrattuale, insorte tra le diverse strutture orizzontali e verticali della confederazione;

delibera, l’approvazione degli accordi di seconda affiliazione e quelli di carattere elettorale (in materia di rappresentanze sindacali in qualsiasi modo denominate);

deliberare su ogni altra materia la cui competenza gli viene espressamente attribuita dallo Statuto.

3. Il Comitato Confederale, su proposta ed iniziativa della Segreteria Confederale, può convocare Assemblee nazionali, territoriali, categoriali con funzioni di indirizzo politico ed organizzativo (Conferenze organizzative, di programma, dei quadri e delegati ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di svolgimento.

4. Il Comitato Confederale è composto dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Confederale; dai Presidenti degli Enti di diretta emanazione confederale, dal legale rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione, dal dirigente responsabile apicale (comunque denominato) delle Associazioni collaterali costituite dalla confederazione o che in ogni caso con essa abbiano accordi associativi o patti di affiliazione anche secondari, e da non più di ulteriori 45 componenti. Quest’ultimi 45 componenti rimangono in carica per un biennio, possono essere confermati dopo ciascuna scadenza e sono così determinati:

fino a 30 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, tra i rappresentanti delle strutture territoriali e regionali e tra i rappresentanti delle strutture di categoria;

fino a 15 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, in relazione a particolari esigenze organizzative di carattere confederale.

5. Il Comitato Confederale è convocato dal Segretario Generale che lo presiede e ne determina l’ordine del giorno.

6. Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. A parità di voti decide il voto del Segretario Generale.

7. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale con apposita mozione la decadenza o la sostituzione anche di singoli componenti il Comitato Confederale.

TITOLO IV
Patrimonio ed Organi di controllo

Art. 17 – Autonomia finanziaria e contributi sindacali.

1. L’autonomia finanziaria dell'UGL è fondata sulla contribuzione volontaria, che si esplica sostanzialmente con la sottoscrizione da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con il tesseramento e la libera contribuzione.

2. Qualsiasi contribuzione versata dai lavoratori, risulta vincolata alla apposita regolamentazione sul finanziamento e sui riparti delle quote sindacali.

3. La distribuzione delle risorse finanziarie da parte della Confederazione deve essere effettuata in modo sistematico. Un apposito Regolamento, deliberato dalla Segreteria Confederale, determinerà le modalità di ripartizione delle stesse.

Art. 18 - Autonomia amministrativa e responsabilità.

1. I Segretari responsabili delle Unioni del Lavoro territoriali, delle Unioni Regionali e delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria ai vari livelli rappresentano legalmente le rispettive strutture assumendo le obbligazioni necessarie per il corretto e normale funzionamento delle medesime e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro spettanti sulla base di apposite delibere dei propri organi.

2. Le Unioni del Lavoro territoriali, le Unioni Regionali e le Federazioni o Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti confederali, sono amministrativamente autonome, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra.

3. Le strutture territoriali e di categoria gestiscono autonomamente le quote di riparto dei contributi sindacali e le altre entrate e beni loro pervenuti, a tal fine hanno l’obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto economico finanziario annuale e tenere una adeguata contabilità amministrativa adeguatamente documentata e tecnicamente corretta.

4. Gli organi confederali e la UGL confederale rispondono di fronte a terzi soltanto degli impegni che il Segretario Generale ha assunto direttamente in nome e per conto della UGL.

5. Gli organi delle strutture territoriali o di categoria rispondono collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo segretario responsabile ha assunto direttamente in nome e per conto delle stesse.

6. Le eventuali verifiche sulla regolarità di gestione nei confronti di strutture territoriali e di categoria non comportano assunzione di corresponsabilità da parte dell’organo esecutivo di grado superiore che le ha predisposte.

7. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della UGL, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è, in alcun caso, rivalutabile.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’articolazione strutturale di competenza, accompagna con una propria relazione il rendiconto economico-finanziario annuale; controlla l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti confederale è composto da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, quello delle strutture territoriali e di categoria da tre membri effettivi e due supplenti.

3. I presidenti dei Collegi vengono eletti fra i membri effettivi nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.

4. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato, rispettivamente alla articolazione interessata, con apposita delibera dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Direttivo della Unione territoriale o dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale.

5. Nessun associato può essere membro di più collegi dei revisori dei conti. I membri dei collegi dei revisori dei conti non possono rivestire altre cariche nella medesima articolazione organizzativa.

TITOLO V
Giurisdizione interna

Art. 20 - Collegio dei Probiviri.

1. Gli organi di giurisdizione interna della UGL sono:

Segreteria Confederale;

Collegio Confederale dei Probiviri;

Collegio dei probiviri della Unione Regionale;

Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale.

2. Agli organi di giurisdizione interna compete di svolgere accertamenti sui fatti denunciati, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare, che siano lesivi dell’unità e del buon nome dell’UGL o che ledano l’onore e la rispettabilità dei dirigenti degli organi confederali, delle Unioni Territoriali e Regionale e delle Federazioni Nazionali di categoria; di irrogare sanzioni disciplinari.

3. I collegi dei probiviri delle Unioni Regionali e delle Federazioni Nazionali sono organi di  giurisdizione di prima istanza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, quinto comma, e dall’art. 23, secondo comma, del presente Statuto.

4. Il Collegio Confederale dei probiviri è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, rispetto ai ricorsi avverso le decisioni di qualsiasi altro organo di giurisdizione.

5. Il Collegio dei Probiviri confederale è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti; quello delle strutture territoriali e di categoria da tre membri effettivi e due supplenti.

6. I Presidenti dei Collegi vengono eletti tra i membri effettivi nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.

7. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con apposita delibera, rispettivamente alla articolazione interessata, dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Direttivo della Unione territoriale o dalla Giunta della Federazione Nazionale.

8. Il Collegio dei Probiviri confederale è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza rispetto alle decisioni di qualsiasi altro organo di giurisdizione interna dell’UGL.

9. I membri dei collegi dei probiviri non possono rivestire altre cariche nella medesima articolazione organizzativa di appartenenza. Nessun associato può essere membro di più organi di giurisdizione.

10. Tutti i componenti il Collegio sono vincolati al massimo di riservatezza sia nelle fasi preliminari o dibattimentali del procedimento che ad indagine conclusa, ad eccezione, e successivamente alla loro approvazione, al solo contenuto delle delibere stesse.

11. È fatto obbligo ai componenti del Collegio, prima della formale costituzione del Collegio abilitato a decidere, rendere note circostanze o fatti che possano costituire, anche in modo marginale od incidentale, un interesse personale nei procedimenti in esame.

12. Il Collegio dei Probiviri confederale può proporre all’approvazione del Consiglio Nazionale, modifiche alle norme procedurali di giurisdizione interna.

Art. 21 - Sanzioni disciplinari.

1. Gli organi di giurisdizione interna possono irrogare o confermare le seguenti sanzioni:

censura con diffida;

sospensione dall'attività sindacale da tre a dodici mesi con decadenza da ogni carica;

espulsione dalla UGL.

2. La sanzione della sospensione dall'attività sindacale non consente la eventuale rielezione nelle cariche rivestite o in altre prima che siano trascorsi sei mesi dalla fine della sospensione.

3. La sanzione dell'espulsione non consente che l'eventuale nuova domanda di associazione possa essere ricevuta prima di diciotto mesi, dalla Segreteria Confederale.

Art. 22 - Provvedimenti cautelari.

1. Per fatti di particolare gravità può essere deliberata, per il solo tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, la sospensione cautelare ed urgente da ogni carica e dall'attività sindacale, dei dirigenti sindacali di qualsiasi livello, qualora questi assumano posizioni e comportamenti, anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e dei previsti regolamenti anche di carattere amministrativo, degli indirizzi e delle deliberazioni degli Organi statutari confederali, o siano gravemente lesivi per l’immagine della UGL, demandando contestualmente all’organo di giurisdizione competente le conseguenti decisioni da assumersi entro il termine di dieci giorni.  La sospensione di cui sopra può essere adottata anche in caso di inerzia del Dirigente Sindacale.

2. Tali provvedimenti vengono adottati:

dal Segretario responsabile delle Unioni Territoriali o Regionali e delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria nei confronti dei propri dirigenti;

dalla Segreteria Confederale, nei confronti di segretari responsabili delle Unioni Territoriali e Regionali; di segretari responsabili delle strutture nazionali di categoria e dei componenti gli organi confederali.

3. La sospensione cautelare dalla carica di Segretario Responsabile di Unioni Territoriale o Regionale, e dei Segretari Responsabili nazionali di categoria, comporta la nomina, da parte della Segreteria Confederale, di un reggente temporaneo con la conseguente temporanea sospensione degli organi direttivi ed esecutivi della struttura interessata.

4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente la Segreteria Confederale trasmette gli atti e la istruttoria relativa al Comitato confederale per le decisioni di sua competenza.

5. I provvedimenti debbono essere motivati e comunicati per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. presso il domicilio risultante dagli archivi anagrafici ed in ogni caso tramite affissione presso l’Unione Territoriale di competenza.

6. Di tutti i provvedimenti, assunti ai sensi del secondo comma, lettera a) del presente articolo, deve essere data immediata e contestuale comunicazione alla Segreteria Generale.

TITOLO VI
Articolazioni organizzative

Art.23 – Unione Territoriale del Lavoro.

1. L’UGL individua nelle Unioni Territoriali del Lavoro lo strumento più idoneo per concretizzare il necessario decentramento della responsabilità di proposta ed iniziativa sindacale. A tal fine possono costituire delegazioni Comunali e/o zonali.

2. Le Unioni territoriali, nel quadro delle direttive ed il coordinamento Confederale, hanno il compito di

rappresentanza, di elaborazione e di iniziativa sindacale nel territorio di competenza, curando le vertenze sulle materie di interesse generale e di settore a livello territoriale e promuovendo lo sviluppo delle relazioni sindacali e di programma con le istituzioni locali.

3. Sono organi della Unione territoriale:

il Congresso territoriale;

il Consiglio Direttivo territoriale;

il Segretario responsabile territoriale;

la Segreteria territoriale;

il Collegio territoriale dei revisori dei conti.

4. Il Congresso territoriale è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il Segretario responsabile territoriale, il Consiglio Direttivo territoriale ed i Collegi territoriali.

5. Il Segretario responsabile territoriale rappresenta l’unità politica ed organizzativa della UGL nel territorio di competenza; promuove e dirige le attività dell’Unione territoriale secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le disposizioni degli organi confederali.

6. Il Consiglio Direttivo dell’Unione territoriale è composto da un minimo di sedici componenti.

7. I componenti eletti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di cooptazione di altri associati.

8. La Segreteria territoriale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

9. La segreteria territoriale coadiuva il segretario responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per l’espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione della Unione; l’attuazione degli indirizzi congressuali e l’applicazione delle disposizioni confederali.

10. Il Segretario ed il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.

Art. 24 - Unioni Regionali.

1. L’Unione Regionale realizza l’unità politica e organizzativa delle strutture territoriali e di categoria che operano nel territorio di competenza.

2. In particolare ha il compito di:

rappresentanza e di coordinamento nell’attività di contrattazione e di partenariato con le istituzioni e controparti datoriali sulle politiche regionali e contrattuali;

gestione, con il coinvolgimento delle UTL e delle categorie, delle iniziative per lo sviluppo del territorio, delle politiche di settore e della contrattazione negoziale;

svolgere attività di studio e informazione sui problemi sindacali sociali ed economici che più direttamente interessano i lavoratori della Regione;

promuovere e coordinare iniziative nell’ambito regionale per accrescere le adesioni all’UGL;

esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta eventualmente conferitele dagli organi confederali.

3. Sono organi della Unione Regionale:

il Congresso Regionale;

il Consiglio Direttivo Regionale;

il Segretario Responsabile Regionale;

la Segreteria Regionale;

il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

il Collegio Regionale dei Probiviri;

4. Il Congresso regionale è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il Segretario responsabile regionale, il Consiglio Direttivo regionale ed i Collegi regionali.

5. Il Segretario responsabile regionale rappresenta l’unità politica ed organizzativa della UGL nella regione di competenza; promuove e dirige le attività dell’Unione regionale secondo gli orientamenti del Congresso Confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le disposizioni di organi confederali.

6. Il Consiglio Direttivo dell’Unione regionale, e composto da un numero di componenti variabile in considerazione della estensione territoriale e della consistenza demografica della regione interessata e comunque non superiore a 22.

7. I componenti eletti dal Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di cooptazione di altri associati.

8. La Segreteria regionale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

9. La segreteria regionale coadiuva il segretario responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per l’espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione della Unione; l’attuazione degli indirizzi congressuali e l’applicazione delle disposizioni confederali.

10. Il Segretario Regionale ed il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.

11. Le sedi delle Unioni Regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni espressamente autorizzate dalla Segreteria Confederale.

12. Nell’ambito del più generale sistema dei servizi confederali, che costituisce per la UGL uno strumento di azione sindacale di supporto alle attività di tutela del mondo del lavoro, le Unioni Regionali hanno la responsabilità di coordinamento e impulso delle strutture di servizio tra le quali sono compresi gli Enti di emanazione confederale e le associazioni collaterali.

Art. 25 – Federazioni e Sindacati nazionali di categoria.

1. Le Federazioni e i Sindacati raggruppano gli associati all’UGL secondo l’inquadramento e con le modalità stabilite, per quanto di rispettiva competenza, dal Comitato Confederale e dalla Segreteria Confederale.

2. Possono articolarsi, nel rispetto delle direttive e delle specifiche deliberazioni della Segreteria Confederale in Sindacati nazionali di categoria.

3. Nell’ambito delle direttive e del coordinamento Confederale è di pertinenza delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria l’esercizio e la conduzione del mandato negoziale a livello nazionale, territoriale ed aziendale.

4. Sono organi delle Federazioni e Sindacati di categoria

Nazionali:

il Congresso;

il Consiglio federale;

il Segretario responsabile;

la Segreteria federale;

Il Collegio federale dei revisori dei conti;

il Collegio federale dei probiviri.

5. Il Congresso è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il Segretario responsabile, il Consiglio federale ed i Collegi.

6. Il Segretario responsabile promuove e dirige le attività della struttura di categoria secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del Consiglio federale e le disposizioni degli organi confederali.

7. I componenti eletti nel Consiglio Direttivo Federale, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti dal medesimo organo per mezzo di cooptazione di altri associati.

8. Il Consiglio federale è composto da un minimo di 26 componenti.

9. La Segreteria federale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo federale tra i suoi componenti.

10. La segreteria della struttura di categoria coadiuva il segretario responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da promuovere per l’espletamento dei compiti attribuitigli nella conduzione della stessa e l’attuazione degli indirizzi congressuali e delle disposizioni degli organi confederali.

11. Il Segretario e il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.

12. Le sedi delle Federazioni nazionali di categoria dovranno essere fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni autorizzate dalla Segreteria Confederale dell’UGL.

Art. 26 - Coordinamenti tematici.

1. L’UGL promuove l’istituzione e la crescita di Coordinamenti tematici aventi la finalità di sviluppare tematiche di interesse sociale comuni ai componenti delle aggregazioni stesse.

2. L’UGL promuove altresì articolazioni organizzative finalizzate alla tutela di soggetti le cui attività non sono riconducibili a quelle già previste dal presente Statuto.

Art.27 - Scioglimento.

1. Lo scioglimento della Confederazione deve essere deliberato esclusivamente dal Congresso Confederale con il voto favorevole dei 3/4 dei delegati eletti.

2. In tal caso, il Congresso confederale delibera contestualmente la destinazione e l’impiego del patrimonio della Confederazione prevedendo la sua devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.