SecondaAttivitE’ possibile per un bancario svolgere una seconda attività al di fuori dell’orario di lavoro? Escludendo naturalmente attività concorrenti, certamente sì. Il rimando contrattuale recita: «Al personale è vietato in particolare di prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio». Cosa fare quindi se l’azienda ci nega il consenso? La giurisprudenza e il buon senso (si pensi ai drammatici esuberi dichiarati dal sistema bancario, ai licenziamenti collettivi, ai demansionamenti e ai trasferimenti selvaggi) ben dovrebbero indurre le banche a concentrare le contestazioni disciplinari ai soli casi di esercizio di attività concorrenti.
Presupposti normativi sono «L’obbligo di fedeltà che sancisce che «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio» (Articolo 2105 del Codice Civile) e l’Articolo 41 della Carta Costituzionale che sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata.
In conseguenza di ciò l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che non sorga alcun impedimento al doppio lavoro se l’attività intrapresa, individualmente o alle dipendenze di terzi, non entra in concorrenza e non è incompatibile, con quella bancaria. Si può pertanto forzare la mano all’Azienda, facendo tuttavia attenzione ad un aspetto importante: La seconda attività non deve pregiudicare l’esecuzione della prestazione lavorativa. La norma contenuta nel Ccnl di categoria è chiara: «Il personale ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa». In altre parole la seconda attività non deve, sommata alla principale, determinare un impegno quantitativo (orientativamente 45/50 ore) e qualitativo tale da pregiudicare la prestazione bancaria.