Secondo la legge 604 del 1966 il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta insieme ai motivi che l’hanno determinato. In mancanza di ciò il licenziamento è inefficace.
La Cassazione ha affermato che, non essendo previste modalità particolari, il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.
Quindi anche una missiva inviata via e mail deve ritenersi valida purché si abbia la certezza che essa sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario.