Il trasferimento del lavoratore ad altra sede produttiva deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In mancanza di tali ragioni è configurabile una condotta illecita del datore di lavoro. Il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la nuova sede (purché sia accompagnato dalla disponibilità a continuare il lavoro presso la sede originaria) è legittimo.
Di conseguenza è illegittimo il suo licenziamento irrogato per giustificato motivo soggettivo e va reintegrato nel posto precedentemente occupato.