Il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale nell’ambito della procedura di mobilità per eccedenza di posizioni lavorative va annullato se si accerta il dolo omissivo del datore di lavoro ai danni del proprio dipendente.
Nel caso in esame il datore di lavoro aveva tratto in inganno il lavoratore inducendolo ad accettare il licenziamento per soppressione della propria posizione lavorativa perché eccedentaria, salvo assumere poco tempo dopo altro lavoratore per la medesima posizione.
Dall’annullamento del verbale è derivata naturalmente l’inefficacia del licenziamento.